Comitato per la Tutela
della libera professione sanitaria nel Lazio

Comitato
Lazio

DGR Lazio 669/2026 · in vigore dall'11 agosto

A tutela della libera professione sanitaria nel Lazio

La nuova disciplina regionale ridefinisce il perimetro dello studio professionale secondo criteri estranei al rischio clinico effettivo. Fra i suoi effetti, il più grave: l'esclusione in blocco di ogni terapia endovenosa, senza alcuna gradazione.

Il Comitato, presieduto dall'Avv. Jacopo Maggiorotti (Presidente A.M.A.M.I.), chiede il ripristino del criterio che la norma primaria impone: complessità della prestazione e rischio effettivo per il paziente.

Termini perentori

Ricorso al TAR del Lazio

10 ottobre 2026

60 giorni dalla pubblicazione

Ricorso straordinario al Capo dello Stato

9 dicembre 2026

120 giorni dalla pubblicazione

I termini di impugnazione maturano interamente nel corso del 2026 e sono assai più brevi del termine di adeguamento previsto al punto 9 del provvedimento.

Cosa cambia nel tuo studio

La DGR n. 669/2026 ridefinisce ciò che può essere eseguito in uno studio professionale non autorizzato. Se eserciti nel Lazio, riguarda anche te.

Il divieto più esteso

Nessuna terapia endovenosa, in nessun caso

Il punto 4.2, criterio 2, esclude dallo studio professionale ogni accesso vascolare e ogni infusione o somministrazione per via endovenosa. Senza gradazione, senza distinzione fra terapie, senza alcun riferimento al rischio clinico. Cessa la terapia idratante, la terapia marziale, l'antibioticoterapia infusionale, ogni infusione periferica su paziente stabile.

Scopri tutti i dettagli e cosa chiediamo →

DGR 669/2026 · Art. 4.2.2

Prelievi ematici

Ricondotti agli accessi vascolari e quindi esclusi, pur essendo eseguiti correntemente a domicilio e nelle farmacie dei servizi.

Art. 4.2.2

Infiltrazioni articolari

Ammesse solo quelle superficiali. Resta esercitabile l'intradermico estetico, non l'infiltrazione di ginocchio per gonartrosi.

Art. 4.2

Iniezione intramuscolare

Non vietata da alcun criterio, ma assente dall'elenco permissivo. L'atto più diffuso della pratica ambulatoriale resta in una zona grigia.

Art. 4.2 · elenco permissivo

Riabilitazione funzionale

Fisiokinesiterapia ricondotta obbligatoriamente alle strutture complesse, con impatto su migliaia di studi e sulla continuità assistenziale.

Art. 4.1 lett. a)

Segreteria e beni condivisi

Vietata la segreteria condivisa fra più medici e l'uso comune di apparecchiature: duplicazioni di costo prive di beneficio clinico.

Art. 2.5 lett. a) e b)

Avvicendamento nello stesso studio

Vietato l'avvicendamento temporale fra sanitari di discipline diverse nei medesimi spazi, in contraddizione con l'ammissibilità del Polistudio.

Art. 3.2.2

Chi è coinvolto?

Medici specialisti Medici estetici Medici di medicina generale e pediatri Fisioterapisti Professionisti sanitari Studi associati e ambulatori

Perché aderire?

  • Riportare la terapia endovenosa al criterio del rischio effettivo;

  • Ottenere chiarimenti scritti e vincolanti dalla Regione;

  • Sostenere il ricorso al TAR entro i termini di legge;

  • Non affrontare da soli l'ispezione dell'ASL;

  • Essere considerati come categoria, non come singoli.

Focus Specifico

Terapia Endovenosa:
Cosa Cambia

Analisi dettagliata del divieto introdotto dalla DGR 669/2026, i suoi effetti sulla pratica clinica e la posizione del Comitato.

1. La Nuova Disposizione (Punto 4.2)

La Delibera 669/2026 definisce i criteri di esclusione dallo studio professionale non autorizzato. Il criterio numero 2 esclude tassativamente ogni prestazione che comporti:

"Accessi vascolari di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni o somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici."

Questa formulazione introduce un divieto assoluto e privo di gradazione per ogni forma di terapia endovenosa all'interno degli studi professionali che operano in regime di semplice comunicazione di inizio attività (ex DGR 447/2015).

2. L'Errore di Metodo: La Via di Somministrazione vs. Il Rischio

Il vulnus normativo principale della delibera risiede nel criterio adottato per vietare tali prestazioni. Il divieto non è calibrato sulla complessità della prestazione o sul rischio effettivo per il paziente (come imporrebbe la legge primaria regionale, L.R. n. 4/2003, art. 4, comma 2), ma si basa unicamente sulla via di somministrazione.

Vietato (Via Endovenosa)

  • Idratazione periferica
  • Terapia marziale (ferro) endovenosa
  • Antibioticoterapia infusionale
  • Vitamine e integratori e.v.

Vietate a prescindere dalla stabilità del paziente e dalla semplicità del farmaco.

Ammesso (Altre Vie)

  • Protossido d'azoto inalatorio
  • Anestesia locale tronculare
  • Infiltrazioni intradermiche estetiche

Ammesse pur comportando l'uso di farmaci con rischio di assorbimento sistemico.

Un provvedimento che classifica le prestazioni per via di somministrazione e non per rischio clinico, di fatto, non disciplina il luogo di cura, ma seleziona la terapia al posto del medico.

3. Gli Effetti Pratici Immediati

Sui Pazienti

Una prestazione oggi eseguita rapidamente nello studio di fiducia richiederà l'accesso a una struttura ambulatoriale complessa. Per pazienti fragili o anziani, questo spostamento si traduce spesso in rinuncia alle cure o intasamento improprio dei Pronto Soccorso.

Sui Medici e Professionisti

Si crea un paradosso giuridico: il medico resta l'unico responsabile (civile e penale) della scelta terapeutica (come ribadito al punto 3.1.4 della DGR), ma viene privato dell'autonomia di eseguirla nel proprio studio pur disponendo delle competenze e degli strumenti di sicurezza necessari.

Sul Servizio Sanitario

Prestazioni a basso assorbimento di risorse (come una semplice idratazione) verranno riversate su poliambulatori già saturi, allungando le liste d'attesa senza un reale beneficio in termini di sicurezza clinica complessiva.

4. La Posizione e le Richieste del Comitato

Il Comitato NON chiede la stesura di un elenco tassativo di "terapie endovenose ammesse" e "terapie vietate". Un elenco riproporrebbe lo stesso errore: sostituirebbe la valutazione clinica del medico sul singolo paziente con una rigida griglia burocratica.

Chiediamo l'applicazione del criterio previsto dalla Legge Regionale:

"La riconduzione della terapia endovenosa alla valutazione della complessità della prestazione e del rischio effettivo per il paziente, affidata alla responsabilità del medico curante."

A tutela della sicurezza, siamo invece favorevoli all'introduzione di Requisiti di Setting specifici per chi esegue terapie endovenose in studio, quali:

  • Dotazione obbligatoria per la gestione delle emergenze (es. carrello emergenze, ossigeno, DAE).
  • Protocolli per il monitoraggio post-somministrazione.
  • Procedure di tracciabilità del farmaco e acquisizione formale del consenso informato.
  • Competenza professionale documentata.

Questi requisiti agiscono correttamente sul luogo e sulle modalità di esercizio, senza esautorare il medico della sua scelta terapeutica.

Condividi questa battaglia?

L'adesione al Comitato è lo strumento per dare peso a queste richieste e sostenere l'azione legale contro questa specifica limitazione prima della scadenza dei termini.

Manifesto

Comitato per la Tutela della libera professione sanitaria nel Lazio

Per la libertà, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale

Con la Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2026, n. 669, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell'11 agosto 2026, la Regione Lazio ha revocato la DGR n. 447/2015 e la DGR n. 1247/2025 e ridefinito il perimetro degli studi professionali sanitari non soggetti ad autorizzazione all'esercizio.

Il provvedimento dichiara di voler agire "con criteri di tassatività e univocità" al fine di "garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione delle prassi amministrative". È un obiettivo che condividiamo. Riteniamo tuttavia che il testo adottato, nella sua formulazione attuale, non lo consegua: introduce esclusioni prive di fondamento nel rischio clinico, lascia indeterminato lo statuto di atti sanitari di uso quotidiano e produce effetti organizzativi che nessuna norma primaria autorizza.

I professionisti che sottoscrivono questo documento non contestano il potere della Regione di disciplinare la materia, né l'esigenza di distinguere lo studio professionale dalla struttura ambulatoriale. Contestano che tale distinzione sia stata tracciata secondo un criterio - la profondità anatomica della manovra estraneo a quello che la legge impone, e cioè la complessità della prestazione e il rischio effettivo per il paziente.

Il primo effetto della DGR n. 669/2026 non è un aumento della sicurezza. È una riduzione dell'accesso alle cure.

Il principio

La responsabilità della scelta terapeutica è, per intero, del medico.

L'ordinamento non conosce eccezioni a questo principio. La prestazione sanitaria è obbligazione d'opera intellettuale ad esecuzione personale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile; la scelta diagnostica e terapeutica è esercizio di autonomia professionale, vincolata alle evidenze scientifiche, alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, e per essa il medico risponde in sede civile, penale, disciplinare e amministrativa.

La DGR n. 669/2026 lo afferma essa stessa. Al punto 3.1.4 il provvedimento ribadisce che il titolare dello studio "permane quale unico titolare del contratto d'opera intellettuale" e che egli risponde in via diretta, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche per i fatti dei propri ausiliari e sostituti. Al punto 2.1 fonda l'intera nozione di studio professionale sulla "preminenza dell'apporto intellettivo rispetto all'assetto organizzativo".

La disciplina regionale del setting autorizzativo non può tuttavia tradursi, in assenza di una base normativa primaria, nella predeterminazione amministrativa della scelta terapeutica del medico o nella sostituzione della valutazione amministrativa a quella clinica sul rapporto rischio-beneficio nel caso concreto.

Un provvedimento che classifica le prestazioni per via di somministrazione anziché per rischio effettivo oltrepassa quel confine: non disciplina il luogo di cura, seleziona la terapia. E lo fa lasciando integra, in capo al medico, la responsabilità piena dell'esito. Piena responsabilità e autonomia decrescente sono un assetto che l'ordinamento non contempla e che nessun paziente ha interesse a vedere realizzato.

È in questa prospettiva e solo in questa - che vanno letti tutti i rilievi che seguono.

I. Che cosa dispone il provvedimento

L'Allegato 1 alla delibera individua le prestazioni esercitabili nello studio professionale non autorizzato attraverso due elenchi: cinque criteri di esclusione (punto 4.2) e un elenco permissivo che ammette le sole infiltrazioni "a livello intradermico, sottocutaneo o nei tessuti molli superficiali". Fra i due elenchi si apre una fascia di atti che nessun criterio esclude espressamente ma che l'elenco permissivo non copre.

Ne discendono, in via diretta o per omissione, le seguenti conseguenze.

1. Il divieto di accesso vascolare

Il punto 4.2, criterio 2, esclude dallo studio professionale ogni accesso vascolare "di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni o somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici". Il prelievo venoso atto correntemente eseguito al domicilio del paziente, nelle farmacie dei servizi e negli studi di medicina generale non integra alcuna delle condizioni di "particolare complessità" o di "rischio per la sicurezza del paziente" che l'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003 pone a fondamento del regime autorizzativo.

2. La terapia endovenosa

Il criterio adottato non è il rischio: è la via di somministrazione. Un provvedimento che classifica le prestazioni per via di somministrazione non disciplina il luogo di cura: seleziona la terapia.

Il medesimo criterio esclude dallo studio professionale ogni "infusione o somministrazione per via endovenosa", senza alcuna gradazione. Il divieto opera in modo identico per la terapia infusionale idratante, per la terapia marziale, per la somministrazione di antibiotici e per ogni altra infusione periferica eseguita su paziente stabile in regime di piena autonomia professionale e con monitoraggio proporzionato alla prestazione.

Il criterio adottato non è il rischio: è la via di somministrazione. Che si tratti di un parametro insufficiente lo dimostra il provvedimento stesso. Il punto 4.2 ammette nello studio professionale non autorizzato l'impiego di protossido di azoto per via inalatoria e l'anestesia locale tronculare procedure che comportano la somministrazione di agenti farmacologici e che, nel caso dell'anestetico locale, recano un rischio riconosciuto di assorbimento sistemico. Sono ammesse, correttamente, perché valutate per il loro profilo di rischio concreto. Alla via endovenosa quel medesimo criterio non è stato applicato.

La via di somministrazione non è di per sé indice di complessità. Lo sono la condizione clinica del paziente, la natura della sostanza somministrata, la durata dell'infusione, il monitoraggio richiesto e la prevedibilità delle complicanze. Sono, tutti, elementi che la legge affida alla valutazione del medico e alla sua responsabilità.

Il Comitato non chiede l'adozione di un elenco di terapie infusionali ammesse. Un elenco riprodurrebbe, su scala minore, il medesimo vizio che qui si contesta: sostituirebbe alla valutazione clinica del caso concreto una tassatività amministrativa cieca al rischio reale, e sottrarrebbe al medico una scelta di cui egli continua a rispondere per intero. Chiede che sia adottato un criterio.

Il criterio è quello che la norma primaria già impone: la complessità della prestazione e il rischio effettivo per la sicurezza del paziente. A esso possono legittimamente accompagnarsi requisiti di setting - competenza professionale documentata, dotazione per la gestione delle emergenze, monitoraggio post-somministrazione, tracciabilità e consenso informato che attengono alle condizioni di esercizio e non al merito della scelta terapeutica.

3. L'indeterminatezza sull'iniezione intramuscolare

L'iniezione intramuscolare non è vietata da alcuno dei cinque criteri, ma non compare nell'elenco permissivo. Se tale elenco è tassativo come la delibera afferma di voler essere nel Lazio uno studio professionale non può più somministrare una vaccinazione, un antibiotico deposito, una vitamina B12, un analgesico per via intramuscolare. Un provvedimento che si legittima sulla chiarezza non può lasciare in una zona grigia l'atto sanitario più diffuso della pratica ambulatoriale.

4. L'esclusione dell'attività infiltrativa articolare

L'infiltrazione intra-articolare e peri-articolare non è esclusa da alcun criterio, ma non è riconducibile alla nozione di "tessuto molle superficiale". Ne deriva un esito che rende evidente il difetto del criterio adottato: restano pienamente esercitabili le procedure intradermiche sottocutanee di finalità estetica, mentre l'infiltrazione di ginocchio prescritta per gonartrosi uscirebbe dallo studio professionale. La distinzione non discrimina per rischio clinico. Discrimina per profondità anatomica.

5. La contraddizione interna sull'anestesia

Il punto 4.2 ammette espressamente, con apposita motivazione tecnica, "l'impiego di anestesia locale infiltrativa o tronculare". Il blocco tronculare non ha impiego autonomo: è propedeutico alla piccola chirurgia. Il punto 4.1, lettera a), esclude tuttavia dallo studio professionale gli interventi di chirurgia ambulatoriale. Il provvedimento autorizza in modo argomentato un'anestesia e vieta altrove ciò per cui quell'anestesia esiste.

6. L'esclusione della riabilitazione funzionale

Il punto 4.1, lettera a), esclude dallo studio professionale i "trattamenti di recupero e riabilitazione funzionale"; la nota 1 ribadisce che le attività di fisiokinesiterapia non sono suscettibili di essere erogate in regime di studio professionale e devono essere obbligatoriamente ricondotte alle strutture complesse. L'impatto investe migliaia di studi professionali attivi nel territorio regionale e, con essi, la continuità assistenziale dei pazienti in carico.

7. I vincoli organizzativi del Polistudio

Il punto 2.5 vieta in modo assoluto la messa a disposizione condivisa di personale di segreteria e l'utilizzo condiviso di apparecchiature e beni strumentali. Nessuna norma primaria pone tali divieti; nessuno di essi presenta un nesso dimostrabile con la sicurezza del paziente. L'effetto è l'imposizione di duplicazioni di costo prive di beneficio clinico, con conseguenze restrittive della concorrenza che appaiono in tensione con i principi richiamati dalla stessa delibera, che cita la Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

8. Antinomie e profili di competenza

  • Il punto 2.5 ammette il Polistudio fra professionisti appartenenti a discipline sanitarie eterogenee; il punto 3.2, n. 2, consente l'avvicendamento nei medesimi spazi esclusivamente fra professionisti della medesima disciplina. Le due previsioni non sono conciliabili.
  • Il punto 2.1 impone che l'unità immobiliare non sia classificata al catasto come "abitazione", pur riconoscendo espressamente la competenza comunale in materia.
  • Il punto 2.1 vieta all'interno dello studio ogni attività formativa o didattica rivolta a terzi, con effetti sui tirocini professionalizzanti e sulla formazione continua.

9. I termini e l'affidamento

Il punto 9 fissa in 180 giorni dalla pubblicazione il termine perentorio per la cessazione dell'attività in regime semplificato e la contestuale istanza di autorizzazione. Studi legittimamente operanti da decenni in forza della DGR n. 447/2015 sono chiamati ad adeguarsi a requisiti strutturali e impiantistici concepiti per l'attività ambulatoriale, in immobili nei quali tale adeguamento è in molti cases materialmente inesigibile.

Occorre tuttavia segnalare, a tutti i professionisti interessati, che i termini di impugnazione sono assai più brevi di quello di adeguamento e maturano interamente nel corso del 2026. Il provvedimento medesimo avverte che è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione e dunque entro il 10 ottobre 2026 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, e dunque entro il 9 dicembre 2026. Chi intenda tutelare le proprie posizioni in sede giurisdizionale non può attendere la scadenza di febbraio.

II. Che cosa chiediamo

Il Comitato non chiede deroghe, esenzioni o regimi di favore. Chiede che il perimetro dell'autorizzazione sia definito secondo il criterio che la norma primaria impone.

  1. Apertura di un tavolo tecnico regionale con la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con la partecipazione degli Ordini professionali territoriali e delle rappresentanze delle discipline incise.
  2. Chiarimento interpretativo ufficiale, in forma scritta e con effetto generale, sullo statuto dei seguenti atti: iniezione intramuscolare; infiltrazione intra-articolare e peri-articolare; artrocentesi; prelievo capillare; medicazione e rimozione di punti di sutura.
  3. Revisione del criterio di classificazione. Sostituzione dei parametri della profondità anatomica e della via di somministrazione con quello della complessità della prestazione e del rischio clinico effettivo, come previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità del medico nella scelta terapeutica.
  4. Riesame del punto 4.2, criterio 2, quanto all'inclusione indifferenziata del prelievo ematico fra gli accessi vascolari riservati al regime autorizzativo.
  5. Riconduzione della terapia endovenosa al criterio del rischio effettivo.
  6. Superamento dell'esclusione in blocco fondata sulla via di somministrazione, senza introduzione di elenchi tassativi di terapie ammesse, e con eventuale previsione di requisiti di setting competenza documentata, dotazione per le emergenze, monitoraggio post-somministrazione, tracciabilità, consenso informato attinenti alle condizioni di esercizio e non al merito della scelta clinica, che resta di esclusiva competenza e responsabilità del medico.
  7. Riesame del punto 2.5, lettere a) e b), quanto ai divieti di condivisione di funzioni di segreteria e di beni strumentali, in assenza di fondamento in norma primaria e di nesso con la sicurezza del paziente.
  8. Composizione dell'antinomia fra il punto 2.5 e il punto 3.2, n. 2, in materia di omogeneità delle discipline.
  9. Proroga del termine di cui al punto 9 e definizione di un regime transitorio proporzionato, che tenga conto della preesistenza documentata dell'attività e dei vincoli oggettivi degli immobili.

Nelle more, il Comitato assume ogni iniziativa idonea a tutelare i termini di legge, ivi compresa la predisposizione delle azioni giurisdizionali nei termini di cui all'avviso contenuto nel provvedimento medesimo. La richiesta di confronto e la tutela dei termini non sono alternative: sono atti di diligenza.

III. Che cosa questo Comitato non è

  • Non è un'iniziativa contro la vigilanza sanitaria. Il controllo sui requisiti di igiene, sicurezza e idoneità dei titoli è un presidio di tutela del paziente e va rafforzato, non eluso.
  • Non è la difesa di una singola disciplina, tecnica o metodica. I profili qui sollevati incidono in modo trasversale su medici specialisti, odontoiatri, fisioterapisti e professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali.
  • Non è una rivendicazione di categoria contrapposta all'interesse pubblico. L'interesse dei professionisti alla sostenibilità dell'esercizio e l'interesse dei cittadini all'accessibilità delle prestazioni, in questa materia, coincidono.
  • Non ha una posizione preconcetta sul provvedimento. Diverse previsioni della DGR n. 669/2026 in particolare quelle in materia di trasparenza informativa e di corretta identificazione dello studio sono condivisibili e vanno mantenute.

IV. Adesioni

L'adesione al Comitato è individuale e gratuita. È aperta a medici chirurghi, odontoiatri e agli esercenti le professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali che operino nel territorio della Regione Lazio, nonché agli Ordini, alle società scientifiche e alle associazioni professionali che ne condividano il presente Manifesto.

L'adesione non comporta obblighi economici né impegni processuali. Ciascun aderente conserva piena autonomia nelle proprie determinazioni individuali.

PROMOTORI

  • CIO3 (Collegio Italiano di Ozonoterapia)
  • A.M.A.M.I. (Associazione per i Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente)

Roma, 2026

DGR n. 669/2026 - Regione Lazio

Deliberazione del 06/08/2026 (Pubblicata 11/08/2026)

Regione Lazio

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE N. 29168 DEL 29/07/2026

OGGETTO: Revoca della Dgr n. 447/2015 e della Dgr n. 1247/2025. Definizione delle tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:

  • lo Statuto della Regione Lazio;
  • la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento Regionale del 2 maggio 2018 n. 14... che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
  • l'Atto di Organizzazione n. G15822 del 27 novembre 2023 di affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Autorizzazione Accreditamento e Controlli"... alla dott.ssa Nadia Nappi;
  • l'Atto di Organizzazione n. G15849 del 27/11/2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
  • la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2026, n. 395, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Andrea Urbani;

VISTI:

  • la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
  • il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
  • la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";
  • il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019;
  • il DCA n. U00606 del 30/12/2015 di istituzione delle ASL;
  • il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
  • il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
  • il Decreto del Commissario ad Acta n. U00008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
  • il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 10 luglio 2025...

VISTI, in particolare:

  • la legge 12 novembre 2011 n. 183 (Riforma ordini professionali e STP);
  • il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 (Regolamento in materia di STP);
  • la legge 18 dicembre 2025 n. 190, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025";
  • la legge 11 gennaio 2018, n. 3;
  • la deliberazione 9 settembre 2015, n. 447 (Revoca Dgr n. 73/2008 e 368/2013);
  • la deliberazione 18 dicembre 2025, n. 1247.

PRESO ATTO che con nota prot. n. 542809 del 22/06/2020 la Regione Lazio ha disciplinato e collocato le STP all'interno del quadro normativo vigente;
PRESO ATTO che l'applicazione della DGR. n. 447/2015 ha rappresentato per la Regione Lazio, un'importante funzione di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni sanitarie...
RILEVATO, nondimeno, che la prassi applicativa ha evidenziato taluni dubbi interpretativi in capo sia alle autorità di vigilanza che agli operatori di settore...

RILEVATO che:

  • la DGR n. 447/2015 ha disciplinato le sole attività degli studi medici e odontoiatrici...
  • in carenza di specifici riferimenti normativi, per le attività sanitarie - non mediche, sono state ritenute applicabili le disposizioni in ordine alla "comunicazione inizio attività";
  • con Deliberazione 18 dicembre 2025, n. 1247, la Regione ha fornito specifiche indicazioni ad integrazione della D.G.R. n. 447/2015...

TENUTO CONTO che:

  • l'art. 4, comma 2 della L.r. n. 4/03 disciplinava le attività soggette al rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio...
  • con L.r. n. 14 del 11 agosto 2021 è stato introdotto il co. 2 bis all'art. 4 della L.r. n. 4/03 (comunicazione di inizio attività)...
  • per ultimo, l'art. 6, co. 1 della L.r. n. 15 del 8/08/2025 ha introdotto l'obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo provvedimento coordinato volto a definire e aggiornare con criteri di tassatività e univocità le fattispecie di esclusione dal regime autorizzatorio, al fine di garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione delle prassi amministrative;
RITENUTO, altresì, che il mutato contesto normativo renda necessario una revisione sistematica e uniforme della disciplina vigente e, conseguentemente, la revoca della D.G.R. n. 447/2015 e della DGR n. 1247/2025;

RITENUTO, pertanto:

  1. di provvedere alla revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 9.9.2015;
  2. di provvedere alla revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 18/12/2025;
  3. di provvedere alla revoca di ogni altra disposizione in contrasto;
  4. di approvare il documento recante "Le tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria", allegato (Allegato 1);
  5. di prevedere, per le comunicazioni attività riguardanti professioni non mediche, l'obbligo di trasmissione tramite piattaforma informatica regionale;
  6. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale saranno resi disponibili i modelli da inviare via PEC per professioni medica e odontoiatrica;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 9.9.2015;
  2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 18/12/2025;
  3. di revocare ogni altra disposizione contenuta in precedenti provvedimenti, atti o circolari in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;
  4. di approvare il documento recante "Le tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
  5. di prevedere, per le comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività riguardanti le professioni sanitarie non mediche, l'obbligo di trasmissione tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo https://bandiavvisi.regione.lazio.it/...;
  6. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale saranno resi disponibili i modelli che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali via PEC...

La mancata osservanza dell'obbligo di esposizione della comunicazione di inizio attività, prevista dall'art. 10 bis, comma 3 della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e s.m.i. comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2 ter, della medesima Legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.


ALLEGATO 1
TIPOLOGIE DI STUDI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA

1. Quadro normativo di riferimento e finalità del provvedimento

In forza del combinato disposto di cui all'art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii., l'ordinamento subordina l'esercizio delle attività sanitarie al rilascio di un preventivo titolo autorizzativo. Tale regime trova altresì applicazione per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, "ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente".

Il presente provvedimento trova applicazione esclusivamente con riferimento all'esercizio delle professioni mediche, odontoiatriche e sanitarie non mediche regolamentate in ordini professionali per le fattispecie non rientranti nel suddetto alveo autorizzatorio. Per tali categorie, opera il regime amministrativo semplificato introdotto dal comma 2-bis dell'art. 4 della L.R. n. 4/2003... laddove l'attività sia esercitata nelle seguenti forme: singola; associata; Società tra Professionisti (STP).

Laddove per mutate esigenze organizzative, ovvero al fine di avviare l'erogazione di prestazioni invasive si intenda proporre un'istanza di autorizzazione all'esercizio... è richiesta la rinuncia preventiva alle eventuali comunicazioni di inizio attività già trasmesse per il medesimo immobile.

2. Studi professionali

2.1. Definizione e natura giuridica dello Studio Professionale

Con il termine "studio" si intende lo studio medico, odontoiatrico o di altra professione sanitaria... (singolo, associato o in forma di società tra professionisti). Lo studio professionale si configura quale sede dell'attività intellettuale, priva di autonoma rilevanza giuridica e funzionalmente estinta al cessare dell'attività del medesimo. In virtù della preminenza dell'apporto intellettivo rispetto all'assetto organizzativo, l'esercizio della predetta attività resta rigorosamente subordinato al possesso dei requisiti abilitativi e alla regolare iscrizione negli albi o elenchi, in piena aderenza al dettato normativo di cui all'art. 2229 del Codice Civile.

Ai sensi degli artt. 2229 e 2232 c.c., la prevalenza dell'apporto professionale sull'assetto organizzativo di mezzi e risorse umane esclude la configurazione di una struttura complessa. Ne consegue che la presenza di personale ausiliario dipendente, di consulenti e/o di collaboratori con rapporto di lavoro occasionale, nonché l'eventuale presenza di apparecchiature elettromedicali utilizzate in via occasionale e saltuaria e con funzione meramente complementare all'attività professionale (senza refertazione a terzi), non modifica la natura di "studio privato".

Lo studio professionale non si configura quale locale "tecnicamente" aperto al pubblico... I locali dello studio professionale devono essere chiaramente identificabili come ambienti a destinazione sanitaria e nettamente separati da quelli destinati ad altri usi. Ne consegue che lo studio professionale non può essere inserito all'interno di strutture non sanitarie (quali centri estetici, palestre)... All'interno dello studio professionale non è altresì consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle sanitarie... né lo svolgimento di attività formativa o didattica rivolta a terzi.

2.2. Studio professionale in forma singola

Lo studio professionale in forma singola costituisce la sede per l'esercizio dell'attività sanitaria, svolta dal professionista in regime di piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità. Fermo il rispetto della disciplina ordinaria... è consentito l'uso promiscuo... esclusivamente nel caso in cui il professionista eserciti l'attività in forma individuale e risieda stabilmente nell'unità immobiliare adibita a civile abitazione.

2.3 Studio professionale in forma Società Tra Professionisti (STP)

È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico... In conformità alla normativa speciale l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedono obbligatoriamente: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti... c) assetti di governance tali per cui il numero dei soci professionisti... determini la maggioranza di due terzi... d) la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine.

2.4. Studio professionale in forma associata

L'esercizio dell'attività sanitaria in forma di studio associato è equiparabile, sotto il profilo organizzativo, allo studio individuale, atteso che la responsabilità professionale inerente alla prestazione sanitaria permane in capo al singolo esercente.

2.5. Polistudio

Si definisce Polistudio l'insieme di studi professionali in forma singola, associata o STP, non soggetti ad autorizzazione all'esercizio in cui più professionisti, anche appartenenti a diverse discipline sanitarie ordinistiche, operano in modo indipendente all'interno della medesima unità immobiliare. È consentito ai professionisti operanti nel Polistudio il godimento condiviso di locali complementari all'esercizio della professione (es. sala d'attesa, servizi igienici).
Non è consentita:
a) la fornitura promiscua o la messa a disposizione, in condivisione tra i diversi professionisti operanti nella struttura, di personale amministrativo o di segreteria per la gestione accentrata dei pazienti;
b) la fornitura promiscua o l'utilizzo condiviso di apparecchiature, attrezzature sanitarie, dispositivi medici ed elettromedicali, o altri beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività clinica.

All'interno del Polistudio, in quanto insieme di studi non soggetti ad autorizzazione all'esercizio, è ammessa la presenza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta.

3. Disposizioni comuni

3.1. Utilizzo di "ausiliari e sostituti"

La prestazione professionale sanitaria si configura giuridicamente quale prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229 e seguenti del Codice Civile)... L'ordinamento tutela il diritto del paziente a ricevere la prestazione direttamente dal professionista da lui prescelto (intuitu personae). Il professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari. Ausiliari possono essere interni o esterni. Sostituti agiscono operando in assenza del professionista originariamente designato. Il ricorso a sostituti non può assumere carattere ordinario o strutturale. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., il titolare dello studio risponde contrattualmente in via diretta per i fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari e sostituti.

3.2. Requisiti dei locali e limitazioni all'avvicendamento nello stesso

La rotazione o l'avvicendamento temporale tra più professionisti all'interno dei medesimi locali... è consentito esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) l'intera unità immobiliare deve mantenere una destinazione d'uso coerente ed esclusiva per l'esercizio dell'attività sanitaria... 2) l'avvicendamento temporale negli spazi deve avvenire esclusivamente tra professionisti esercenti la medesima professione sanitaria (discipline omogenee); 3) non sia previsto l'impiego promiscuo o l'uso condiviso di beni strumentali destinati all'attività sanitaria; 4) l'attività esercitata non comporti la produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo...

3.3. Disciplina della comunicazione informativa sanitaria

L'attività di comunicazione informativa sanitaria svolta dagli iscritti agli albi... deve essere: veritiera, trasparente, funzionale a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, non equivoca, non ingannevole, non denigratoria, senza elementi attrattivi o suggestivi tali da determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari. È vietato l'inserimento di qualsiasi elemento attrattivo o suggestivo, quali offerte, sconti e promozioni.

Il messaggio informativo deve utilizzare la denominazione esatta dello studio professionale e l'indicazione dei nomi e dei titoli dei professionisti (3.3.3)... Lo studio professionale che espone una targa identificativa dovrà indicare il nominativo del titolare (3.3.4).

4. Studi professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio

4.1. Criteri per la non assoggettabilità degli studi professionali al regime autorizzativo

L'inquadramento di uno studio professionale nel regime semplificato (comunicazione inizio attività) è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • a) Esclusione delle prestazioni riservate a regime autorizzativo. L'attività non deve ricomprendere l'erogazione di prestazioni inerenti ad attività puramente diagnostiche (quali la diagnostica per immagini e le analisi cliniche), di esami endoscopici, di interventi di chirurgia ambulatoriale ovvero di trattamenti di recupero e riabilitazione funzionale.
  • b) Carattere complementare delle apparecchiature elettromedicali. L'eventuale dotazione di apparecchiature elettromedicali deve essere destinata unicamente ad un uso accessorio e complementare all'opera intellettuale del professionista (utilizzo solo occasionale e saltuario, senza refertazione a terzi). L'utilizzo di tecnologie di indagine diagnostica è consentito esclusivamente quale ausilio strumentale alla visita o al trattamento clinico.
  • c) Limiti di invasività delle prestazioni. L'attività dello studio deve esplicarsi esclusivamente attraverso l'erogazione di prestazioni classificate a minore invasività.

4.2 Prestazioni a minore invasività

Ai fini della presente deliberazione, sono considerate a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche che... soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  1. assenza di incisioni profonde che possono raggiungere cavità toraciche, addominali o pericardiche;
  2. assenza di accessi vascolari di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni o somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici;
  3. assenza di sedazione farmacologica sistemica o di anestesia generale;
  4. rischio basso e controllabile di complicanze infettive;
  5. rischio contenuto e prevedibile di complicanze immediate o tardive.

Sono ammesse le infiltrazioni a livello intradermico, sottocutaneo o nei tessuti molli superficiali, purché non configurino accesso vascolare e non richiedano monitoraggio clinico successivo alla prestazione.

Sono, pertanto, esercitabili in uno studio professionale non soggetto ad autorizzazione sanitaria le prestazioni sanitarie eseguibili in regime di autonomia professionale che prevedano esclusivamente l'impiego di anestesia locale infiltrativa o tronculare... Sono, invece, soggette ad autorizzazione sanitaria tutte le attività che comportino l'impiego di tecniche di sedazione farmacologica sistemica (sedazione minima o moderata).

5. Altre tipologie di studi non soggetti ad autorizzazione all'esercizio

5.1 Studi di medicina generale, pediatri di libera scelta

Gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non sono sottoposti al regime dell'autorizzazione all'esercizio, in quanto disciplinati da specifica normativa convenzionale... Se ubicati presso unità immobiliari adibite ad altre attività non sanitarie, devono avere un ingresso indipendente.

6. Procedura per la comunicazione di inizio, variazione e cessazione dell'attività...

Il Professionista in forma individuale, ovvero il Legale Rappresentante di una STP o Studio Associato, è tenuto all'assolvimento dell'obbligo comunicativo di inizio attività. Tale adempimento è espletato esclusivamente tramite comunicazione all'ASL territorialmente competente ed alla Direzione Regionale trasmessa via PEC e redatta sulla modulistica regionale. (6.2) L'istanza deve essere corredata da: documento identità, planimetria generale, titolo di disponibilità dell'immobile, relazione prestazioni, contratto smaltimento rifiuti, elenco strumentale, dichiarazioni di insussistenza di cause ostative. (6.3) La comunicazione costituisce titolo idoneo all'apertura dello studio con decorrenza dal giorno successivo a quello della trasmissione.

7. Disciplina inizio attività per le professioni sanitarie non mediche

Le comunicazioni di inizio attività sanitarie non mediche dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo https://bandiavvisi.regione.lazio.it/... La domanda genererà un PDF con protocollo che dovrà essere esposto al pubblico. Ogni professionista operante all'interno dello Studio è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie.

8. Funzioni di vigilanza, controllo e regimi di responsabilità

L'Azienda USL territorialmente competente... esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di igiene, sanità e sicurezza dei locali e la validità dei titoli abilitativi. La Direzione Regionale si riserva di verificare a campione la conformità e congruità di quanto trasmesso.

9. Termini e modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione

I soggetti interessati che, per effetto della nuova disciplina risultano ora assoggettati al regime di autorizzazione all'esercizio... sono tenuti a presentare... la comunicazione di cessazione dell'attività in regime semplificato e la contestuale istanza di autorizzazione all'esercizio, entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

10. Disposizioni transitorie e finali e termini di adeguamento

In sede di prima applicazione, gli studi professionali già regolarmente operanti... che ricadono nel regime di autorizzazione, s'intendono legittimati alla prosecuzione dell'attività in via provvisoria, nelle more della conclusione del procedimento autorizzativo, a condizione che attestino la preesistenza dell'attività (antecedente alla revoca della DGR 447/2015) e la continuità prestazionale.

10.1 Inosservanza dei termini

Il mancato invio dell'istanza di autorizzazione o dell'aggiornamento della comunicazione entro i termini prescritti ai punti 9 e 10 comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

Aderisci al Comitato

L'adesione è gratuita e non comporta impegni processuali. Unisciti ai colleghi per dare forza alla nostra voce presso la Regione Lazio.

Adesione individuale e gratuita. Nessun obbligo economico né impegno processuale.

Domande frequenti

Che cosa cambia con la DGR Lazio n. 669/2026

Le risposte riportano il testo del provvedimento e le posizioni assunte dal Comitato nel Manifesto. Ultimo aggiornamento: __DATA_INFORMATIVA__.

La DGR Lazio n. 669/2026 vieta la terapia endovenosa negli studi professionali?

Sì. Il punto 4.2, criterio 2, dell'Allegato 1 alla DGR n. 669/2026 esclude dallo studio professionale non soggetto ad autorizzazione ogni accesso vascolare di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni e somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici. L'esclusione opera in blocco, senza gradazione per tipo di terapia e senza riferimento al rischio clinico: cessano nello studio la terapia infusionale idratante, la terapia marziale, l'antibioticoterapia infusionale e ogni altra infusione periferica, anche su paziente stabile.

Quali prestazioni restano ammesse nello studio professionale dopo la DGR 669/2026?

Restano ammessi l'impiego di protossido di azoto per via inalatoria, l'anestesia locale infiltrativa e tronculare e le infiltrazioni a livello intradermico, sottocutaneo o nei tessuti molli superficiali, purché non configurino accesso vascolare e non richiedano monitoraggio clinico successivo alla prestazione. Sono procedure valutate per il loro profilo di rischio concreto: alla via endovenosa quel medesimo criterio non è stato applicato.

Il prelievo di sangue è ancora consentito nello studio medico nel Lazio?

No. Il prelievo ematico è ricondotto dal punto 4.2, criterio 2, agli accessi vascolari riservati al regime autorizzativo, pur essendo un atto correntemente eseguito al domicilio del paziente, nelle farmacie dei servizi e negli studi di medicina generale. Il Comitato ne chiede il riesame.

L'iniezione intramuscolare può ancora essere eseguita nello studio professionale?

Il provvedimento non lo chiarisce. L'iniezione intramuscolare non è vietata da alcuno dei cinque criteri di esclusione, ma non compare nell'elenco permissivo delle infiltrazioni ammesse. Se tale elenco è tassativo, come la delibera dichiara di voler essere, uno studio professionale del Lazio non potrebbe più somministrare per via intramuscolare una vaccinazione, un antibiotico deposito, una vitamina B12 o un analgesico. Il Comitato chiede un chiarimento interpretativo ufficiale, scritto e con effetto generale.

Entro quando è possibile impugnare la DGR Lazio n. 669/2026?

Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell'11 agosto 2026, ammette ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro sessanta giorni, quindi entro il 10 ottobre 2026, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, quindi entro il 9 dicembre 2026. Il punto 9 del provvedimento fissa in 180 giorni dalla pubblicazione il diverso termine per la cessazione dell'attività in regime semplificato e la contestuale istanza di autorizzazione: chi intenda tutelare le proprie posizioni in sede giurisdizionale non può attendere quella scadenza, perché i termini di impugnazione maturano prima e sono perentori.

Chi può aderire al Comitato per la Tutela della Libera Professione Sanitaria nel Lazio?

L'adesione è aperta a medici chirurghi, odontoiatri e agli esercenti le professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali che operino nel territorio della Regione Lazio, nonché agli Ordini, alle società scientifiche e alle associazioni professionali che ne condividano il Manifesto.

L'adesione al Comitato è gratuita e comporta obblighi?

L'adesione è individuale e gratuita. Non comporta obblighi economici né impegni processuali e non determina il conferimento di alcun mandato professionale. Ciascun aderente conserva piena autonomia nelle proprie determinazioni individuali.

Che cosa chiede il Comitato alla Regione Lazio?

Il Comitato non chiede deroghe, esenzioni o regimi di favore. Chiede l'apertura di un tavolo tecnico regionale con la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, un chiarimento interpretativo ufficiale sugli atti sanitari rimasti indeterminati e la revisione del criterio di classificazione: la sostituzione dei parametri della profondità anatomica e della via di somministrazione con quello della complessità della prestazione e del rischio clinico effettivo, come previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003.

Il Comitato chiede un elenco di terapie infusionali ammesse?

No. Un elenco riprodurrebbe, su scala minore, il medesimo vizio contestato: sostituirebbe alla valutazione clinica del caso concreto una tassatività amministrativa cieca al rischio reale. Il Comitato chiede che sia adottato un criterio, quello del rischio effettivo, cui possono accompagnarsi requisiti di setting quali competenza documentata, dotazione per le emergenze, monitoraggio post-somministrazione, tracciabilità e consenso informato.

Il Comitato è contrario alla vigilanza sanitaria sugli studi professionali?

No. Il controllo sui requisiti di igiene, sicurezza e idoneità dei titoli è un presidio di tutela del paziente e va rafforzato, non eluso. Diverse previsioni della DGR n. 669/2026, in particolare quelle in materia di trasparenza informativa e di corretta identificazione dello studio, sono condivisibili e vanno mantenute.

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