A tutela della libera professione sanitaria nel Lazio
La nuova disciplina regionale ridefinisce il perimetro dello studio professionale secondo criteri estranei al rischio clinico effettivo. Fra i suoi effetti, il più grave: l'esclusione in blocco di ogni terapia endovenosa, senza alcuna gradazione.
Il Comitato, presieduto dall'Avv. Jacopo Maggiorotti (Presidente A.M.A.M.I.), chiede il ripristino del criterio che la norma primaria impone: complessità della prestazione e rischio effettivo per il paziente.
Termini perentori
Ricorso al TAR del Lazio
10 ottobre 2026
60 giorni dalla pubblicazione
Ricorso straordinario al Capo dello Stato
9 dicembre 2026
120 giorni dalla pubblicazione
I termini di impugnazione maturano interamente nel corso del 2026 e sono assai più brevi del termine di adeguamento previsto al punto 9 del provvedimento.
Cosa cambia nel tuo studio
La DGR n. 669/2026 ridefinisce ciò che può essere eseguito in uno studio professionale non autorizzato. Se eserciti nel Lazio, riguarda anche te.
Il divieto più esteso
Nessuna terapia endovenosa, in nessun caso
Il punto 4.2, criterio 2, esclude dallo studio professionale ogni accesso vascolare e ogni infusione o somministrazione per via endovenosa. Senza gradazione, senza distinzione fra terapie, senza alcun riferimento al rischio clinico. Cessa la terapia idratante, la terapia marziale, l'antibioticoterapia infusionale, ogni infusione periferica su paziente stabile.
Scopri tutti i dettagli e cosa chiediamo →DGR 669/2026 · Art. 4.2.2
Prelievi ematici
Ricondotti agli accessi vascolari e quindi esclusi, pur essendo eseguiti correntemente a domicilio e nelle farmacie dei servizi.
Art. 4.2.2
Infiltrazioni articolari
Ammesse solo quelle superficiali. Resta esercitabile l'intradermico estetico, non l'infiltrazione di ginocchio per gonartrosi.
Art. 4.2
Iniezione intramuscolare
Non vietata da alcun criterio, ma assente dall'elenco permissivo. L'atto più diffuso della pratica ambulatoriale resta in una zona grigia.
Art. 4.2 · elenco permissivo
Riabilitazione funzionale
Fisiokinesiterapia ricondotta obbligatoriamente alle strutture complesse, con impatto su migliaia di studi e sulla continuità assistenziale.
Art. 4.1 lett. a)
Segreteria e beni condivisi
Vietata la segreteria condivisa fra più medici e l'uso comune di apparecchiature: duplicazioni di costo prive di beneficio clinico.
Art. 2.5 lett. a) e b)
Avvicendamento nello stesso studio
Vietato l'avvicendamento temporale fra sanitari di discipline diverse nei medesimi spazi, in contraddizione con l'ammissibilità del Polistudio.
Art. 3.2.2
Chi è coinvolto?
Perché aderire?
-
Riportare la terapia endovenosa al criterio del rischio effettivo;
-
Ottenere chiarimenti scritti e vincolanti dalla Regione;
-
Sostenere il ricorso al TAR entro i termini di legge;
-
Non affrontare da soli l'ispezione dell'ASL;
-
Essere considerati come categoria, non come singoli.
Terapia Endovenosa:
Cosa Cambia
Analisi dettagliata del divieto introdotto dalla DGR 669/2026, i suoi effetti sulla pratica clinica e la posizione del Comitato.
1. La Nuova Disposizione (Punto 4.2)
La Delibera 669/2026 definisce i criteri di esclusione dallo studio professionale non autorizzato. Il criterio numero 2 esclude tassativamente ogni prestazione che comporti:
"Accessi vascolari di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni o somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici."
Questa formulazione introduce un divieto assoluto e privo di gradazione per ogni forma di terapia endovenosa all'interno degli studi professionali che operano in regime di semplice comunicazione di inizio attività (ex DGR 447/2015).
2. L'Errore di Metodo: La Via di Somministrazione vs. Il Rischio
Il vulnus normativo principale della delibera risiede nel criterio adottato per vietare tali prestazioni. Il divieto non è calibrato sulla complessità della prestazione o sul rischio effettivo per il paziente (come imporrebbe la legge primaria regionale, L.R. n. 4/2003, art. 4, comma 2), ma si basa unicamente sulla via di somministrazione.
Vietato (Via Endovenosa)
- Idratazione periferica
- Terapia marziale (ferro) endovenosa
- Antibioticoterapia infusionale
- Vitamine e integratori e.v.
Vietate a prescindere dalla stabilità del paziente e dalla semplicità del farmaco.
Ammesso (Altre Vie)
- Protossido d'azoto inalatorio
- Anestesia locale tronculare
- Infiltrazioni intradermiche estetiche
Ammesse pur comportando l'uso di farmaci con rischio di assorbimento sistemico.
Un provvedimento che classifica le prestazioni per via di somministrazione e non per rischio clinico, di fatto, non disciplina il luogo di cura, ma seleziona la terapia al posto del medico.
3. Gli Effetti Pratici Immediati
Sui Pazienti
Una prestazione oggi eseguita rapidamente nello studio di fiducia richiederà l'accesso a una struttura ambulatoriale complessa. Per pazienti fragili o anziani, questo spostamento si traduce spesso in rinuncia alle cure o intasamento improprio dei Pronto Soccorso.
Sui Medici e Professionisti
Si crea un paradosso giuridico: il medico resta l'unico responsabile (civile e penale) della scelta terapeutica (come ribadito al punto 3.1.4 della DGR), ma viene privato dell'autonomia di eseguirla nel proprio studio pur disponendo delle competenze e degli strumenti di sicurezza necessari.
Sul Servizio Sanitario
Prestazioni a basso assorbimento di risorse (come una semplice idratazione) verranno riversate su poliambulatori già saturi, allungando le liste d'attesa senza un reale beneficio in termini di sicurezza clinica complessiva.
4. La Posizione e le Richieste del Comitato
Il Comitato NON chiede la stesura di un elenco tassativo di "terapie endovenose ammesse" e "terapie vietate". Un elenco riproporrebbe lo stesso errore: sostituirebbe la valutazione clinica del medico sul singolo paziente con una rigida griglia burocratica.
Chiediamo l'applicazione del criterio previsto dalla Legge Regionale:
"La riconduzione della terapia endovenosa alla valutazione della complessità della prestazione e del rischio effettivo per il paziente, affidata alla responsabilità del medico curante."
A tutela della sicurezza, siamo invece favorevoli all'introduzione di Requisiti di Setting specifici per chi esegue terapie endovenose in studio, quali:
- Dotazione obbligatoria per la gestione delle emergenze (es. carrello emergenze, ossigeno, DAE).
- Protocolli per il monitoraggio post-somministrazione.
- Procedure di tracciabilità del farmaco e acquisizione formale del consenso informato.
- Competenza professionale documentata.
Questi requisiti agiscono correttamente sul luogo e sulle modalità di esercizio, senza esautorare il medico della sua scelta terapeutica.
Condividi questa battaglia?
L'adesione al Comitato è lo strumento per dare peso a queste richieste e sostenere l'azione legale contro questa specifica limitazione prima della scadenza dei termini.
Manifesto
Comitato per la Tutela della libera professione sanitaria nel Lazio
Per la libertà, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale
Con la Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2026, n. 669, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell'11 agosto 2026, la Regione Lazio ha revocato la DGR n. 447/2015 e la DGR n. 1247/2025 e ridefinito il perimetro degli studi professionali sanitari non soggetti ad autorizzazione all'esercizio.
Il provvedimento dichiara di voler agire "con criteri di tassatività e univocità" al fine di "garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione delle prassi amministrative". È un obiettivo che condividiamo. Riteniamo tuttavia che il testo adottato, nella sua formulazione attuale, non lo consegua: introduce esclusioni prive di fondamento nel rischio clinico, lascia indeterminato lo statuto di atti sanitari di uso quotidiano e produce effetti organizzativi che nessuna norma primaria autorizza.
I professionisti che sottoscrivono questo documento non contestano il potere della Regione di disciplinare la materia, né l'esigenza di distinguere lo studio professionale dalla struttura ambulatoriale. Contestano che tale distinzione sia stata tracciata secondo un criterio - la profondità anatomica della manovra estraneo a quello che la legge impone, e cioè la complessità della prestazione e il rischio effettivo per il paziente.
Il primo effetto della DGR n. 669/2026 non è un aumento della sicurezza. È una riduzione dell'accesso alle cure.
Il principio
La responsabilità della scelta terapeutica è, per intero, del medico.
L'ordinamento non conosce eccezioni a questo principio. La prestazione sanitaria è obbligazione d'opera intellettuale ad esecuzione personale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile; la scelta diagnostica e terapeutica è esercizio di autonomia professionale, vincolata alle evidenze scientifiche, alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, e per essa il medico risponde in sede civile, penale, disciplinare e amministrativa.
La DGR n. 669/2026 lo afferma essa stessa. Al punto 3.1.4 il provvedimento ribadisce che il titolare dello studio "permane quale unico titolare del contratto d'opera intellettuale" e che egli risponde in via diretta, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche per i fatti dei propri ausiliari e sostituti. Al punto 2.1 fonda l'intera nozione di studio professionale sulla "preminenza dell'apporto intellettivo rispetto all'assetto organizzativo".
La disciplina regionale del setting autorizzativo non può tuttavia tradursi, in assenza di una base normativa primaria, nella predeterminazione amministrativa della scelta terapeutica del medico o nella sostituzione della valutazione amministrativa a quella clinica sul rapporto rischio-beneficio nel caso concreto.
Un provvedimento che classifica le prestazioni per via di somministrazione anziché per rischio effettivo oltrepassa quel confine: non disciplina il luogo di cura, seleziona la terapia. E lo fa lasciando integra, in capo al medico, la responsabilità piena dell'esito. Piena responsabilità e autonomia decrescente sono un assetto che l'ordinamento non contempla e che nessun paziente ha interesse a vedere realizzato.
È in questa prospettiva e solo in questa - che vanno letti tutti i rilievi che seguono.
I. Che cosa dispone il provvedimento
L'Allegato 1 alla delibera individua le prestazioni esercitabili nello studio professionale non autorizzato attraverso due elenchi: cinque criteri di esclusione (punto 4.2) e un elenco permissivo che ammette le sole infiltrazioni "a livello intradermico, sottocutaneo o nei tessuti molli superficiali". Fra i due elenchi si apre una fascia di atti che nessun criterio esclude espressamente ma che l'elenco permissivo non copre.
Ne discendono, in via diretta o per omissione, le seguenti conseguenze.
1. Il divieto di accesso vascolare
Il punto 4.2, criterio 2, esclude dallo studio professionale ogni accesso vascolare "di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni o somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici". Il prelievo venoso atto correntemente eseguito al domicilio del paziente, nelle farmacie dei servizi e negli studi di medicina generale non integra alcuna delle condizioni di "particolare complessità" o di "rischio per la sicurezza del paziente" che l'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003 pone a fondamento del regime autorizzativo.
2. La terapia endovenosa
Il criterio adottato non è il rischio: è la via di somministrazione. Un provvedimento che classifica le prestazioni per via di somministrazione non disciplina il luogo di cura: seleziona la terapia.
Il medesimo criterio esclude dallo studio professionale ogni "infusione o somministrazione per via endovenosa", senza alcuna gradazione. Il divieto opera in modo identico per la terapia infusionale idratante, per la terapia marziale, per la somministrazione di antibiotici e per ogni altra infusione periferica eseguita su paziente stabile in regime di piena autonomia professionale e con monitoraggio proporzionato alla prestazione.
Il criterio adottato non è il rischio: è la via di somministrazione. Che si tratti di un parametro insufficiente lo dimostra il provvedimento stesso. Il punto 4.2 ammette nello studio professionale non autorizzato l'impiego di protossido di azoto per via inalatoria e l'anestesia locale tronculare procedure che comportano la somministrazione di agenti farmacologici e che, nel caso dell'anestetico locale, recano un rischio riconosciuto di assorbimento sistemico. Sono ammesse, correttamente, perché valutate per il loro profilo di rischio concreto. Alla via endovenosa quel medesimo criterio non è stato applicato.
La via di somministrazione non è di per sé indice di complessità. Lo sono la condizione clinica del paziente, la natura della sostanza somministrata, la durata dell'infusione, il monitoraggio richiesto e la prevedibilità delle complicanze. Sono, tutti, elementi che la legge affida alla valutazione del medico e alla sua responsabilità.
Il Comitato non chiede l'adozione di un elenco di terapie infusionali ammesse. Un elenco riprodurrebbe, su scala minore, il medesimo vizio che qui si contesta: sostituirebbe alla valutazione clinica del caso concreto una tassatività amministrativa cieca al rischio reale, e sottrarrebbe al medico una scelta di cui egli continua a rispondere per intero. Chiede che sia adottato un criterio.
Il criterio è quello che la norma primaria già impone: la complessità della prestazione e il rischio effettivo per la sicurezza del paziente. A esso possono legittimamente accompagnarsi requisiti di setting - competenza professionale documentata, dotazione per la gestione delle emergenze, monitoraggio post-somministrazione, tracciabilità e consenso informato che attengono alle condizioni di esercizio e non al merito della scelta terapeutica.
3. L'indeterminatezza sull'iniezione intramuscolare
L'iniezione intramuscolare non è vietata da alcuno dei cinque criteri, ma non compare nell'elenco permissivo. Se tale elenco è tassativo come la delibera afferma di voler essere nel Lazio uno studio professionale non può più somministrare una vaccinazione, un antibiotico deposito, una vitamina B12, un analgesico per via intramuscolare. Un provvedimento che si legittima sulla chiarezza non può lasciare in una zona grigia l'atto sanitario più diffuso della pratica ambulatoriale.
4. L'esclusione dell'attività infiltrativa articolare
L'infiltrazione intra-articolare e peri-articolare non è esclusa da alcun criterio, ma non è riconducibile alla nozione di "tessuto molle superficiale". Ne deriva un esito che rende evidente il difetto del criterio adottato: restano pienamente esercitabili le procedure intradermiche sottocutanee di finalità estetica, mentre l'infiltrazione di ginocchio prescritta per gonartrosi uscirebbe dallo studio professionale. La distinzione non discrimina per rischio clinico. Discrimina per profondità anatomica.
5. La contraddizione interna sull'anestesia
Il punto 4.2 ammette espressamente, con apposita motivazione tecnica, "l'impiego di anestesia locale infiltrativa o tronculare". Il blocco tronculare non ha impiego autonomo: è propedeutico alla piccola chirurgia. Il punto 4.1, lettera a), esclude tuttavia dallo studio professionale gli interventi di chirurgia ambulatoriale. Il provvedimento autorizza in modo argomentato un'anestesia e vieta altrove ciò per cui quell'anestesia esiste.
6. L'esclusione della riabilitazione funzionale
Il punto 4.1, lettera a), esclude dallo studio professionale i "trattamenti di recupero e riabilitazione funzionale"; la nota 1 ribadisce che le attività di fisiokinesiterapia non sono suscettibili di essere erogate in regime di studio professionale e devono essere obbligatoriamente ricondotte alle strutture complesse. L'impatto investe migliaia di studi professionali attivi nel territorio regionale e, con essi, la continuità assistenziale dei pazienti in carico.
7. I vincoli organizzativi del Polistudio
Il punto 2.5 vieta in modo assoluto la messa a disposizione condivisa di personale di segreteria e l'utilizzo condiviso di apparecchiature e beni strumentali. Nessuna norma primaria pone tali divieti; nessuno di essi presenta un nesso dimostrabile con la sicurezza del paziente. L'effetto è l'imposizione di duplicazioni di costo prive di beneficio clinico, con conseguenze restrittive della concorrenza che appaiono in tensione con i principi richiamati dalla stessa delibera, che cita la Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
8. Antinomie e profili di competenza
- Il punto 2.5 ammette il Polistudio fra professionisti appartenenti a discipline sanitarie eterogenee; il punto 3.2, n. 2, consente l'avvicendamento nei medesimi spazi esclusivamente fra professionisti della medesima disciplina. Le due previsioni non sono conciliabili.
- Il punto 2.1 impone che l'unità immobiliare non sia classificata al catasto come "abitazione", pur riconoscendo espressamente la competenza comunale in materia.
- Il punto 2.1 vieta all'interno dello studio ogni attività formativa o didattica rivolta a terzi, con effetti sui tirocini professionalizzanti e sulla formazione continua.
9. I termini e l'affidamento
Il punto 9 fissa in 180 giorni dalla pubblicazione il termine perentorio per la cessazione dell'attività in regime semplificato e la contestuale istanza di autorizzazione. Studi legittimamente operanti da decenni in forza della DGR n. 447/2015 sono chiamati ad adeguarsi a requisiti strutturali e impiantistici concepiti per l'attività ambulatoriale, in immobili nei quali tale adeguamento è in molti cases materialmente inesigibile.
II. Che cosa chiediamo
Il Comitato non chiede deroghe, esenzioni o regimi di favore. Chiede che il perimetro dell'autorizzazione sia definito secondo il criterio che la norma primaria impone.
- Apertura di un tavolo tecnico regionale con la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con la partecipazione degli Ordini professionali territoriali e delle rappresentanze delle discipline incise.
- Chiarimento interpretativo ufficiale, in forma scritta e con effetto generale, sullo statuto dei seguenti atti: iniezione intramuscolare; infiltrazione intra-articolare e peri-articolare; artrocentesi; prelievo capillare; medicazione e rimozione di punti di sutura.
- Revisione del criterio di classificazione. Sostituzione dei parametri della profondità anatomica e della via di somministrazione con quello della complessità della prestazione e del rischio clinico effettivo, come previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità del medico nella scelta terapeutica.
- Riesame del punto 4.2, criterio 2, quanto all'inclusione indifferenziata del prelievo ematico fra gli accessi vascolari riservati al regime autorizzativo.
- Riconduzione della terapia endovenosa al criterio del rischio effettivo.
- Superamento dell'esclusione in blocco fondata sulla via di somministrazione, senza introduzione di elenchi tassativi di terapie ammesse, e con eventuale previsione di requisiti di setting competenza documentata, dotazione per le emergenze, monitoraggio post-somministrazione, tracciabilità, consenso informato attinenti alle condizioni di esercizio e non al merito della scelta clinica, che resta di esclusiva competenza e responsabilità del medico.
- Riesame del punto 2.5, lettere a) e b), quanto ai divieti di condivisione di funzioni di segreteria e di beni strumentali, in assenza di fondamento in norma primaria e di nesso con la sicurezza del paziente.
- Composizione dell'antinomia fra il punto 2.5 e il punto 3.2, n. 2, in materia di omogeneità delle discipline.
- Proroga del termine di cui al punto 9 e definizione di un regime transitorio proporzionato, che tenga conto della preesistenza documentata dell'attività e dei vincoli oggettivi degli immobili.
Nelle more, il Comitato assume ogni iniziativa idonea a tutelare i termini di legge, ivi compresa la predisposizione delle azioni giurisdizionali nei termini di cui all'avviso contenuto nel provvedimento medesimo. La richiesta di confronto e la tutela dei termini non sono alternative: sono atti di diligenza.
III. Che cosa questo Comitato non è
- Non è un'iniziativa contro la vigilanza sanitaria. Il controllo sui requisiti di igiene, sicurezza e idoneità dei titoli è un presidio di tutela del paziente e va rafforzato, non eluso.
- Non è la difesa di una singola disciplina, tecnica o metodica. I profili qui sollevati incidono in modo trasversale su medici specialisti, odontoiatri, fisioterapisti e professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali.
- Non è una rivendicazione di categoria contrapposta all'interesse pubblico. L'interesse dei professionisti alla sostenibilità dell'esercizio e l'interesse dei cittadini all'accessibilità delle prestazioni, in questa materia, coincidono.
- Non ha una posizione preconcetta sul provvedimento. Diverse previsioni della DGR n. 669/2026 in particolare quelle in materia di trasparenza informativa e di corretta identificazione dello studio sono condivisibili e vanno mantenute.
IV. Adesioni
L'adesione al Comitato è individuale e gratuita. È aperta a medici chirurghi, odontoiatri e agli esercenti le professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali che operino nel territorio della Regione Lazio, nonché agli Ordini, alle società scientifiche e alle associazioni professionali che ne condividano il presente Manifesto.
L'adesione non comporta obblighi economici né impegni processuali. Ciascun aderente conserva piena autonomia nelle proprie determinazioni individuali.
PROMOTORI
- CIO3 (Collegio Italiano di Ozonoterapia)
- A.M.A.M.I. (Associazione per i Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente)
Roma, 2026
DGR n. 669/2026 - Regione Lazio
Deliberazione del 06/08/2026 (Pubblicata 11/08/2026)
Aderisci al Comitato
L'adesione è gratuita e non comporta impegni processuali. Unisciti ai colleghi per dare forza alla nostra voce presso la Regione Lazio.
Grazie per l'adesione!
La tua richiesta è stata registrata. Riceverai presto aggiornamenti via email sulle azioni del Comitato.
Domande frequenti
Che cosa cambia con la DGR Lazio n. 669/2026
Le risposte riportano il testo del provvedimento e le posizioni assunte dal Comitato nel Manifesto. Ultimo aggiornamento: __DATA_INFORMATIVA__.
La DGR Lazio n. 669/2026 vieta la terapia endovenosa negli studi professionali?
Sì. Il punto 4.2, criterio 2, dell'Allegato 1 alla DGR n. 669/2026 esclude dallo studio professionale non soggetto ad autorizzazione ogni accesso vascolare di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni e somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici. L'esclusione opera in blocco, senza gradazione per tipo di terapia e senza riferimento al rischio clinico: cessano nello studio la terapia infusionale idratante, la terapia marziale, l'antibioticoterapia infusionale e ogni altra infusione periferica, anche su paziente stabile.
Quali prestazioni restano ammesse nello studio professionale dopo la DGR 669/2026?
Restano ammessi l'impiego di protossido di azoto per via inalatoria, l'anestesia locale infiltrativa e tronculare e le infiltrazioni a livello intradermico, sottocutaneo o nei tessuti molli superficiali, purché non configurino accesso vascolare e non richiedano monitoraggio clinico successivo alla prestazione. Sono procedure valutate per il loro profilo di rischio concreto: alla via endovenosa quel medesimo criterio non è stato applicato.
Il prelievo di sangue è ancora consentito nello studio medico nel Lazio?
No. Il prelievo ematico è ricondotto dal punto 4.2, criterio 2, agli accessi vascolari riservati al regime autorizzativo, pur essendo un atto correntemente eseguito al domicilio del paziente, nelle farmacie dei servizi e negli studi di medicina generale. Il Comitato ne chiede il riesame.
L'iniezione intramuscolare può ancora essere eseguita nello studio professionale?
Il provvedimento non lo chiarisce. L'iniezione intramuscolare non è vietata da alcuno dei cinque criteri di esclusione, ma non compare nell'elenco permissivo delle infiltrazioni ammesse. Se tale elenco è tassativo, come la delibera dichiara di voler essere, uno studio professionale del Lazio non potrebbe più somministrare per via intramuscolare una vaccinazione, un antibiotico deposito, una vitamina B12 o un analgesico. Il Comitato chiede un chiarimento interpretativo ufficiale, scritto e con effetto generale.
Entro quando è possibile impugnare la DGR Lazio n. 669/2026?
Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell'11 agosto 2026, ammette ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro sessanta giorni, quindi entro il 10 ottobre 2026, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, quindi entro il 9 dicembre 2026. Il punto 9 del provvedimento fissa in 180 giorni dalla pubblicazione il diverso termine per la cessazione dell'attività in regime semplificato e la contestuale istanza di autorizzazione: chi intenda tutelare le proprie posizioni in sede giurisdizionale non può attendere quella scadenza, perché i termini di impugnazione maturano prima e sono perentori.
Chi può aderire al Comitato per la Tutela della Libera Professione Sanitaria nel Lazio?
L'adesione è aperta a medici chirurghi, odontoiatri e agli esercenti le professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali che operino nel territorio della Regione Lazio, nonché agli Ordini, alle società scientifiche e alle associazioni professionali che ne condividano il Manifesto.
L'adesione al Comitato è gratuita e comporta obblighi?
L'adesione è individuale e gratuita. Non comporta obblighi economici né impegni processuali e non determina il conferimento di alcun mandato professionale. Ciascun aderente conserva piena autonomia nelle proprie determinazioni individuali.
Che cosa chiede il Comitato alla Regione Lazio?
Il Comitato non chiede deroghe, esenzioni o regimi di favore. Chiede l'apertura di un tavolo tecnico regionale con la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, un chiarimento interpretativo ufficiale sugli atti sanitari rimasti indeterminati e la revisione del criterio di classificazione: la sostituzione dei parametri della profondità anatomica e della via di somministrazione con quello della complessità della prestazione e del rischio clinico effettivo, come previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003.
Il Comitato chiede un elenco di terapie infusionali ammesse?
No. Un elenco riprodurrebbe, su scala minore, il medesimo vizio contestato: sostituirebbe alla valutazione clinica del caso concreto una tassatività amministrativa cieca al rischio reale. Il Comitato chiede che sia adottato un criterio, quello del rischio effettivo, cui possono accompagnarsi requisiti di setting quali competenza documentata, dotazione per le emergenze, monitoraggio post-somministrazione, tracciabilità e consenso informato.
Il Comitato è contrario alla vigilanza sanitaria sugli studi professionali?
No. Il controllo sui requisiti di igiene, sicurezza e idoneità dei titoli è un presidio di tutela del paziente e va rafforzato, non eluso. Diverse previsioni della DGR n. 669/2026, in particolare quelle in materia di trasparenza informativa e di corretta identificazione dello studio, sono condivisibili e vanno mantenute.
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Scrivi al Comitato indicando la tua disciplina e le prestazioni interessate: le segnalazioni concrete costituiscono la base documentale del confronto con la Regione.
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L'adesione al Comitato è individuale e gratuita, non comporta obblighi economici né impegni processuali e non determina il conferimento di alcun mandato professionale. Ciascun aderente conserva piena autonomia nelle proprie determinazioni individuali.
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